SI AVVICINANO LE VACANZE E QUEST’ANNO SIAMO TUTTI LIBERI DALLA PANDEMIA MA ATTENZIONE: AGENZIE E TOUR OPERATOR E STRUTTURE RISPONDONO PER IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
La Corte di Cassazione si esprime con un’Ordinanza di pochi giorni fa sulla vicenda di un consumatore che, dopo aver acquistato un pacchetto turistico, aveva richiesto il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Il giudice di primo e secondo grado ha dato ragione al consumatore riconoscendo il risarciemnto del danno.
La Cassazione ha confermato con un ordinanza la responsabilità dell’organizzatore e dell’agenzia (sez. III, ord., 29 aprile 2022, n. 13511).
Secondo la Cassazione l’intermediaria risponde al pari del tour operator verso il consumatore, pur afferendo i disagi patiti dal consumatore non all’attività di intermediazione antecedente alla partenza ma alla fase successiva dello svolgimento e dell’esecuzione delle prestazioni da parte dei terzi fornitori ai quali il tour operator aveva affidato la realizzazione dei servizi turistici compresi nel pacchetto. L’agenzia intermediaria lamentava che i giudici di primo e secondo grado avrebbero omesso di distinguere i diversi titoli di responsabilità, quali configurati dalla direttiva e dalla normativa di attuazione, ed in particolare non avrebbe distinto la responsabilità dell’organizzatore da quella dell’intermediario, e non avrebbe accertato le sole responsabilità imputabili a quest’ultimo ed afferenti al mandato che lega l’agente al consumatore. Tra questi obblighi vi sarebbero quello di procurare il viaggio “tutto compreso”, di rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, di informare puntualmente il consumatore sul viaggio organizzato (nel corso delle trattative e prima della conclusione, nella fase successiva alla stipulazione del contratto e prima dell’inizio del viaggio del contratto), di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio. Dunque, ad avviso dell’Agenzia la responsabilità dell’agenzia di viaggio consisterebbe unicamente nella sua negligenza nello svolgimento dell’attività di intermediazione mentre non potrebbe essere chiamata a rispondere delle negligenze del fornitore dei servizi, a meno che non vi sia la prova che l’attività richiesta fosse diversa ed ulteriore rispetto alla mera intermediazione.
I giudici hanno concluso che quando i servizi erogati da una struttura alberghiera non corrispondono a quelli proposti sulla carta e se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti è gravemente scadente, il risarcimento del danno da vacanza rovinata non spetta soltanto al tour operator ma anche all’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto.
La sua colpa? Essersi limitata a quanto riportato sul catalogo del pacchetto turistico senza verificarne la corrispondenza alla realtà.
In sostanza, e contrariamente a quanto affermato dalla prima sentenza, la responsabilità dell’agenzia di viaggi in caso di vacanza rovinata si delinea in due modi:
- vendere il pacchetto di un tour operator pur sapendo che questi non è competente o che non verrà garantito il servizio promesso;
- vendere il pacchetto turistico senza verificare che il turista troverà effettivamente a destinazione le condizioni promesse in partenza –
Dichiara Avv. Vittorio Fusco Presidente di Centro Consumatori Italia Latina