LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE
La cessione del quinto dello stipendio rappresenta una particolare categoria di prestito che il consumatore, che sia in possesso di uno stipendio o di una pensione, può richiedere ai c.d. intermediari finanziari. Il finanziamento dovrà essere pagato per il tramite del quinto dello stipendio o della pensione. L’intermediario, difatti, provvederà ogni mese, sino al totale soddisfacimento del suo credito, a trattenere una parte dello stipendio o della pensione del consumatore direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale.
Questo tipo di finanziamento, nonostante sia il più garantito, perché, come già ricordato, l’intermediario trattiene direttamente parte dello stipendio o della pensione, può avere degli interessi davvero molto alti. È ben possibile, infatti, che il tuo prestito sia viziato da interessi sopra la soglia di usura. Per capire se gli interessi applicati al finanziamento siano usurari è necessario un confronto con i tassi che trimestralmente vengono determinati dal Ministero del Tesoro con decreto.
Altro problema che si pone può sorgere al momento della estinzione della cessione. Difatti, una volta estinto anticipatamente il prestito, perché ad esempio si decide di stipulare una nuova cessione del quinto e con la somma ricevuta di estinguere la precedente, l’intermediario finanziario è tenuto alla restituzione di una somma comprensiva dei costi accessori (commissioni, assicurazione e altri oneri) che il consumatore ha sostenuto sin dall’accensione del prestito e che viene, spesso e volentieri, trattenuta ingiustamente dalla banca o dal finanziatore.
Il diritto del consumatore a vedersi restituito quanto pagato è disciplinato dall’art. 125 sexies del TUB che al primo comma dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Solitamente tali somme, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si distinguono in “up front” e “recurring”. Le prime vengono individuate in quei costi sostenuti al momento dell’accensione del prestito tra cui, ad esempio, le spese istruttorie o la gestione della pratica. Le seconde, invece, sono strettamente collegate alla durata del finanziamento poiché sono costi che incidono sulla singola rata e, pertanto, devono essere rimborsate in caso di estinzione anticipata. Solo per fare un esempio: la polizza assicurativa rientra certamente nei costi recurring, poiché essa viene pagata per l’intera durata del finanziamento e, quindi, in caso di estinzione anticipata deve essere restituita per le rate non ancora pagate.
Secondo un consolidato orientamento, specie dell’Arbitro Bancario e Finanziario (struttura alternativa di risoluzione delle controversie gestito dalla Banca D’Italia), i soli costi che dovevano essere restituiti al consumatore erano quelli “recurring” poiché, spalmandosi sulle singole rate del prestito, erano suscettibili di essere restituiti in base al c.d. criterio del pro rata temporis. Prima veniva estinta la cessione, più costi dovevano essere restituiti. Al contrario, una cessione estinta in prossimità della scadenza dava diritto alla restituzione di costi in misura inferiore.
Nel 2019, però, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza pubblicata l’11.09.2019, ha stabilito, relativamente alle operazioni di credito al consumo, che nel caso di estinzione anticipata, devono essere restituiti tutti i costi sostenuti dal consumatore e non solo i costi c.d. “recurring”, quindi anche le somme che non dipendono dalla durata del prestito, ribaltando completamente l’orientamento dell’ABF e assicurando una tutela maggiore al consumatore.
IL CODICE DI CONDOTTA PER I PROCESSI DI GESTIONE E TUTELA DEL CREDITO
Uno dei rappresentanti del nostro centro (Centro Consumatori Italia), il dott. Francesco Avallone, uno dei massimi esperti in controversie bancarie di massa, è stato uno dei proponenti nonché estensore, insieme ad Unirec del “Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito” (reperibile sul sito www.unirec.it) del maggio 2017. Il codice, redatto ai sensi dell’art. 27 bis del Codice del Consumo, impegna le imprese a tutela del credito nonché le associazioni sottoscrittrici al rispetto delle disposizioni in esso contenute predisponendo delle regole di condotta certe e condivise per tutti gli attori coinvolti nei processi di tutela del credito. Il primario obiettivo di tale codice è, dunque, quello di garantire, nello svolgimento di attività stragiudiziale di gestione del credito, l’equilibrio tra le parti affinché vi sia la correttezza delle prassi commerciali.
Il codice di condotta, solo per fare un esempio, tutela il consumatore da forme “aggressive” di recupero del credito imponendo la buona fede contrattuale, ricercando con il cliente un confronto vero e proprio e mirato ad indagare le cause dell’insolvenza e le possibili soluzioni.
Centro Consumatori Italia fornisce un servizio per il tramite di professionisti esperti del settore al fine di aiutare tutti i consumatori che abbiano dei dubbi circa l’interesse applicato al proprio finanziamento o, avendo estinto anticipatamente una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, vogliono vedere riconosciuto il loro diritto ad ottenere il rimborso delle somme pagate e trattenute ingiustamente dall’intermediario finanziario.