DA OGGI ASSEGNO UNICO FAMILIARE – COSA CAMBIA – COME OTTENERLO- E SE NON ME LO RICONOSCONO COSA FARE?

ISTRUZIONI PER L’USO

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo con meno di 21 anni ED A DECORRERE DAL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA.

Nelle more dell’attuazione della legge di delega relativa all’assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare. Il testo, tra l’altro, introduce, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L’ASSEGNO UNICO SARA’ DI VALORE VARIABILE A  SECONDA DEL REDDITO CHE DOVRA’ ESSERE COMPROVATO DALL’ISEE . Solo chi avrà un ISEE inferiore a 50 mila euro potrà ottenerlo.

Cosa è l’assegno ponte

L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati. Non è ancora chiaro, se chi usufruiva dei precedenti bonus potrà tranquillamente ritenersi già nel calcolo dei prossimi beneficiari o se invece, bisognerà effettuare una nuova domanda.

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

Assegni al nucleo familiare se i genitori sono conviventi ma non sposati.

Secondo la normativa, in caso di genitori conviventi ma non sposati tra loro, solo uno dei due farà parte del nucleo familiare ANF insieme ai figli.

Per i genitori che non dovessero essere sposati, la domanda ha diritto ad essere inserita dichiarando soltanto il reddito del genitore richiedente, lasciando da parte quello dell’altra persona. Spesso, la coppia può trarre in questo senso, un bel vantaggio in termini economici.

Se i genitori non sposati convivono, insieme con il loro figlio, l’assegno al nucleo familiare può tranquillamente spettare ad entrambi e la legge non si oppone tramite vincoli su chi dei due deva apporre la richiesta. ANF, che come altri bonus, in tanti non lo sanno, verranno poi sostituiti con l’aumento in busta paga del nuovo bonus, da oggi 1° luglio.

Per chi ha due o più figli

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. E’ dunque  necessario effettuare la  richiesta non appena saranno rese note le procedure operative.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno “ponte” e’ compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

SE LA MIA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA,  COSA  FARE?

Gli assegni familiari sono una prestazione sociale erogata mensilmente dall’Inps per il tramite del datore di lavoro. In alcuni casi, tuttavia, nonostante l’ente previdenziale abbia accolto la richiesta del lavoratore, il datore di lavoro omette di pagare regolarmente gli assegni familiari.

Per i lavoratori dipendenti: Il mancato pagamento dell’assegno unico familiare così come per gli assegni familiari sono sanzionati dalla legge che prevede l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative, che si inaspriscono quando l’omissione riguarda una pluralità di lavoratori e si protrae nel corso del tempo. Sarà necessario procedere, attraverso un ricorso al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto.

Per i liberi professionisti e partite IVA: Sarà necessario procedere con un’azione nei confronti dell’INPS per il riconoscimento del diritto previsto dalla legge

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