LA GESTIONE DEI FIGLI MINORENNI DURANTE IL PERIODO ESTIVO NEI CASI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
Avv. Andrea Catizone e Avv. Lorenzo Fusco
Con l’arrivo della stagione estiva e delle vacanze, aumentano i conflitti tra i genitori relativi alla gestione dei figli minorenni durante questo periodo: entro quando avvisare, chi decide il posto, devo comunicare il luogo di villeggiatura, quante volte l’altro genitore può chiamare i figli che sono in vacanza con il genitore, ad esempio sono solo alcuni dei temi che emergono.
Le agognate vacanze, se non gestite adeguatamente e per tempo, si trasformano in un vero e proprio “campo di battaglia” tra genitori separati o divorziati, i quali contendono i propri figli senza pensare che anche per loro queste tensioni incidono sulla tranquillità.
Proprio per la delicatezza della tematica che coinvolge i figli spesso trattati come dei veri e propri pacchi postali, si stabiliscono in largo anticipo e in maniera dettagliata, le modalità di frequentazione tra genitori e figli che, nelle situazioni ideali, sono il frutto di accordo tra i genitori sulla base degli impegni di lavoro e le necessità dei minorenni; nei casi di separazioni consensuali o giudiziali, invece, è lo stesso giudice che dopo un breve esame della situazione, stabilisce le regole delle vacanze.
Ovviamente, la natura dell’accordo sarà direttamente connessa al tipo di regime di affidamento della prole che la legge n. 54/2006 stabilisce essere quello dell’affido condiviso in via ordinaria. Esso prevede, tuttavia, la collocazione prevalente presso uno dei genitori, spesso la madre, con la possibilità di un’ampia possibilità, per il genitore non collocatario, di poter frequentare i propri figli. Tale principio, della bi-genitorialità deve tener conto di un altro fondamentale principio che prevale su tutti e che viene indicato con la formula “supremo interesse del minore”; essa è previsto dalla Dichiarazione universale del Fanciullo del 1989 e recepita nel nostro ordinamento. In breve esso prevede che tutte le decisioni che incidono sulla vita dei minorenni debbano tener conto primariamente dei loro interessi i quali vanno valutati e prevalgono sulle esigenze, necessità anche dei loro genitori. E’ chiaro che questo complesso sistema normativo deve trovare una piena armonia mettendo sempre al centro i minorenni e considerando, ad esempio, come piena realizzazione del supremo interesse del minorenne un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori, che si specchia nell’art. 337 ter cod.civ. secondo il quale, il genitore c.d. collocatario ha il dovere di favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore, a meno che non siano ravvisabili contrarie indicazioni di particolare gravità. E’ doveroso fermarsi sulla dizione indicata dalla norma relativamente alla sussistenza di condizioni patologiche individuate come “di particolare gravità” che determinano una modifica, non arbitraria e sempre vagliata dall’organo giurisdizionale, il giudice, del normale regime di frequentazione tra genitori e figli.
Possiamo quindi affermare che i casi più semplici per la gestione dei figli minori durante il periodo estivo, siano quelli con alla base una separazione consensuale o un divorzio congiunto, dove entrambi i genitori al momento della separazione hanno disciplinato in modo specifico o generico la frequentazione durante il periodo estivo e nei quali questa armonia persista per tutto il periodo di crescita dei minorenni.
Ma cosa succede in caso di aperta ed aspra conflittualità?
Nei casi di separazioni o divorzi aventi una conclamata conflittualità, che non deve confondersi con la violenza che segue un altro tipo di decisioni e ragionamenti, spetterà al giudice stabilire la durata e le modalità di frequentazione genitori-figli durante il periodo estivo tenuto conto delle specifiche esigenze di quei minorenni e di quei genitori e tutti dovranno adattarsi a questa decisione che ha valore di comando e deve essere seguita. In caso contrario, come già ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, una condotta di tipo ostativo da parte di uno dei due genitori, che impedisca o intralci la frequentazione con l’atro genitore potrebbe, nelle ipotesi più gravi, comportare anche la perdita dell’affidamento del minore o, nei casi più gravi, incorrere nel reato di cui all’art. 388 c.p. per“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”.
Un ulteriore aspetto meritevole di analisi riguarda la suddivisione dei costi durante le vacanze estive in cui possono introdursi delle esigenze legate ai corsi, ai centri estivi, ai campi all’estero ad esempio e la funzione che, durante quel periodo assolve l’assegno di mantenimento.
Ad esempio, si hanno dubbi sul fatto che le spese sostenute da uno dei due genitori per l’organizzazione della vacanza estiva rientrino o meno dell’alveo delle c.d. spese straordinarie, le quali spesso vengono suddivise tra gli ex coniugi al 50%. Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, si ritengono spese di natura straordinaria tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. Tuttavia è abbastanza diffusa la prassi dei Tribunali di indicare, in un Protocollo apposito, quali siano le spese ordinarie e quelle straordinarie per le quali è previsto l’accordo preventivo tra i genitori e quelle invece urgenti ed imminenti che per la loro natura sfuggono da questo passaggio, e che vengono comunque ripartite tra entrambi i coniugi. E’ dunque necessario essere a conoscenza di questi Protocolli che normalmente vengono pubblicati sul sito del Tribunale del luogo di residenza.
Per quanto riguarda, ancora, la corresponsione dell’assegno di mantenimento anche durante il periodo di permanenza del minore con il genitore non collocatario è giurisprudenza consolidata che debba essere ugualmente versato anche durante la permanenza del figlio con l’altro genitore durante il periodo estivo. Le ragioni sottese a tale orientamento si fondano sul concetto stesso di assegno di mantenimento, il quale può essere così definito: “il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. In pratica, il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola sostanzialmente in moneta, decidendone la corresponsione rateale o frazionata in più soluzioni solo per garantirne con maggiore certezza il reale e puntuale adempimento e agevolare il genitore obbligato al relativo versamento (cfr. Tribunale di Milano, sent. 1° luglio 2015).
Sulla versata questio, si è espressa qualche anno fa anche la S.C. la quale ha sancito il seguente principio di diritto” Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (cfr. Cass. n. 18869/2014)”.
Dunque, anche durante il periodo estivo e nello specifico nelle settimane riservate al genitore non collocatario, lo stesso sarà ugualmente tenuto al versamento di quanto disposto dal giudice o di quanto previsto nell’accordo di separazione/divorzio a titolo di contributo al mantenimento.
In conclusione, al fine di evitare inutili e gravosi conflitti familiari, è necessario inserire all’interno degli accordi di separazione e di divorzio un “piano” per la frequentazione nel periodo di vacanza estiva, ma anche natalizia e pasquale e di considerare le esigenze dei propri figli come primare alle proprie cercando di arrivare ad un accordo ragionevole che rassereni la prole rispetto ad un momento di festa e di serenità dopo un anno di impegno scolastico.